Articolo 11 - Accordo della Legge 2 febbraio 2001, n. 15
Articolo 10Articolo 12
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21 febbraio 2001
Art. 11

Le Parti, si impegnano a mantenere una stretta collaborazione al fine di impedire e reprimere il traffico illegale di opere d'arte, beni culturali, mezzi audiovisivi, documenti e altri oggetti di valore storico, beni soggetti a protezione secondo le rispettive legislazioni sulla proprieta' intellettuale.
Entrata in vigore il 21 febbraio 2001
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