Art. 8
Le Parti favoriranno la registrazione di opere musicali di autori originari di ambedue i Paesi, su qualsiasi supporto cosi' come la successiva edizione e diffusione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 12.
Le Parti favoriranno la registrazione di opere musicali di autori originari di ambedue i Paesi, su qualsiasi supporto cosi' come la successiva edizione e diffusione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 12.