Articolo 8 - Accordo della Legge 2 febbraio 2001, n. 15
Articolo 7Articolo 9
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21 febbraio 2001
Art. 8

Le Parti favoriranno la registrazione di opere musicali di autori originari di ambedue i Paesi, su qualsiasi supporto cosi' come la successiva edizione e diffusione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 12.
Entrata in vigore il 21 febbraio 2001
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