Art. 18
Il riconoscimento dei titoli di studio a livello primario e secondario e' regolato attraverso l'Accordo tra i Governi della Repubblica Italiana e della Repubblica Argentina sul "Riconoscimento dei titoli di studio a livello primario e secondario e delle loro denominazioni corrispondenti", firmato a Bologna il 3.12.1997.
Le Parti esamineranno la possibilita' di regolare, attraverso un Accordo specifico in materia, i meccanismi di riconoscimento degli studi, diplomi, certificati e titoli universitari, a fini accademici.
Le Parti si impegnano a riconoscere a tutti gli effetti, i titoli di studio rilasciati, dagli Enti scolastici e universitari legalmente riconosciuti da uno stato e funzionanti nel territorio dell'altro, sempreche' questi siano stati autorizzati al funzionamento in conformita' con le norme di regolamento che ciascun Paese stabilisce agli effetti della realizzazione del presente Accordo e sempreche' i programmi e i piani di studio siano compatibili con quelli vigenti nel Pese dove si richiede il riconoscimento.
Saranno particolarmente favorite le intese dirette tra Universita' dei due Paesi finalizzate all'istituzione di corsi universitari aventi piani di studio congiunti e che prevedano il reciproco riconoscimento degli studi parziali compiuti e dei titoli accademici finali.
Le Parti favoriranno infine il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti nell'ambito di progetti congiunti realizzati nel quadro dei programmi comunitari di cui all'art. 17.
Il riconoscimento dei titoli di studio a livello primario e secondario e' regolato attraverso l'Accordo tra i Governi della Repubblica Italiana e della Repubblica Argentina sul "Riconoscimento dei titoli di studio a livello primario e secondario e delle loro denominazioni corrispondenti", firmato a Bologna il 3.12.1997.
Le Parti esamineranno la possibilita' di regolare, attraverso un Accordo specifico in materia, i meccanismi di riconoscimento degli studi, diplomi, certificati e titoli universitari, a fini accademici.
Le Parti si impegnano a riconoscere a tutti gli effetti, i titoli di studio rilasciati, dagli Enti scolastici e universitari legalmente riconosciuti da uno stato e funzionanti nel territorio dell'altro, sempreche' questi siano stati autorizzati al funzionamento in conformita' con le norme di regolamento che ciascun Paese stabilisce agli effetti della realizzazione del presente Accordo e sempreche' i programmi e i piani di studio siano compatibili con quelli vigenti nel Pese dove si richiede il riconoscimento.
Saranno particolarmente favorite le intese dirette tra Universita' dei due Paesi finalizzate all'istituzione di corsi universitari aventi piani di studio congiunti e che prevedano il reciproco riconoscimento degli studi parziali compiuti e dei titoli accademici finali.
Le Parti favoriranno infine il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti nell'ambito di progetti congiunti realizzati nel quadro dei programmi comunitari di cui all'art. 17.