Articolo 15 - Accordo della Legge 2 febbraio 2001, n. 15
Articolo 14Articolo 16
Versione
21 febbraio 2001
Art. 15

Le Parti incoraggeranno la collaborazione tra Archivi, Biblioteche e i Musei dei due Paesi, attraverso lo scambio di esperti e di materiale.
Entrata in vigore il 21 febbraio 2001
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