Articolo 7 - Accordo della Legge 2 febbraio 2001, n. 15
Articolo 6Articolo 8
Versione
21 febbraio 2001
Art. 7

Le Parti incoraggeranno i contatti e la collaborazione tra i rispettivi Organismi radio-televisivi.
Entrata in vigore il 21 febbraio 2001
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente