Articolo 58 - Condizioni per il trasporto delle cose sulle ferrovie dello Stato
Articolo 56Articolo 59
Versione
1 luglio 1961
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Versione
18 febbraio 1993
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Versione
22 dicembre 2008
Art. 58


((PROVVEDIMENTO ABROGATO D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO,CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133))
Entrata in vigore il 22 dicembre 2008
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