Articolo 2 del Decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 111
Articolo 1Articolo 3
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10 agosto 2012
Art. 2. Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intendono per:
a) Convenzione del 1996: il testo consolidato della Convenzione del 1976 relativa alla limitazione della responsabilita' per i crediti marittimi, adottata dall'Organizzazione marittima internazionale (IMO), come modificata dal Protocollo del 1996;
b) armatore: la persona che figura quale proprietario della nave nel registro in cui la nave e' iscritta o qualsiasi altro soggetto, persona fisica o giuridica, quale il conduttore a scafo nudo, che sia responsabile dell'esercizio di una nave adibita alla navigazione marittima;
c) assicurazione: il contratto di assicurazione, con o senza franchigie avente per oggetto la copertura della responsabilita' dell'armatore in relazione ai crediti di cui all'articolo 4.
Entrata in vigore il 10 agosto 2012
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