Art. 12. Disposizioni di coordinamento 1. Al primo comma dell'articolo 275 del codice della navigazione , dopo le parole: «l'armatore» sono inserite le seguenti: «di una nave di stazza lorda inferiore alle 300 tonnellate».
2. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, sono fatte salve le specifiche disposizioni in materia assicurativa previste dalle seguenti disposizioni:
a) Convenzione internazionale sulla responsabilita' civile per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi, CLC '92, firmata a Londra il 27 novembre 1992, di cui alla legge 27 maggio 1999, n. 177 ;
b) Convenzione sulla responsabilita' civile per i danni dovuti a inquinamento da combustibile delle navi, Bunker '01, firmata a Londra il 23 marzo 2001, di cui alla legge 1° febbraio 2010, n. 19 ;
c) regolamento (CE) n. 392/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alla responsabilita' dei vettori che trasportano passeggeri via mare in caso di incidente.
3. Non sono applicabili alla assicurazione della responsabilita' di cui al presente decreto, le disposizioni previste dai seguenti articoli 514 , 527 e 538 del codice della navigazione .
Note all'art. 12:
Il testo dell' articolo 275 del Codice della navigazione , come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 275 (Limitazione del debito dell'armatore). - Per le obbligazioni contratte in occasione e per i bisogni di un viaggio, e per le obbligazioni sorte da fatti o atti compiuti durante lo stesso viaggio, ad eccezione di quelle derivanti da proprio dolo o colpa grave, l'armatore di una nave di stazza lorda inferiore alle 300 tonnellate puo' limitare il debito complessivo ad una somma pari al valore della nave e all'ammontare del nolo e di ogni altro provento del viaggio.
Sulla somma alla quale e' limitato il debito dell'armatore concorrono i creditori soggetti alla limitazione secondo l'ordine delle rispettive cause di prelazione e ad esclusione di ogni altro creditore.».
Per i riferimenti alla legge 27 maggio 1999, n. 177 , si veda nelle note all'articolo 5.
La legge 1° febbraio 2010, n. 19 (Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sulla responsabilita' civile per i danni dovuti a inquinamento da combustibile delle navi, con allegato, fatta a Londra il 23 marzo 2001, nonche' norme di adeguamento dell'ordinamento interno) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 febbraio 2010, n. 43, S.O..
Il Regolamento (CE) n. 392/2009 e' pubblicato nella G.U.U.E. 28 maggio 2009, n. L 131.
Il testo degli articolo 514 , 527 e 538 del Codice della navigazione cosi' recita:
«Art. 514 (Rischio putativo). - Se il rischio non e' mai esistito o ha cessato di esistere ovvero se il sinistro e' avvenuto prima della conclusione del contratto, l'assicurazione e' nulla quando la notizia dell'inesistenza o della cessazione del rischio ovvero dell'avvenimento del sinistro e' pervenuta, prima della conclusione del contratto, nel luogo della stipulazione o in quello dal quale l'assicurato diede l'ordine di assicurazione.
Si presume, fino a prova contraria, che la notizia sia tempestivamente pervenuta nei luoghi suddetti.
L'assicuratore, che non sia a conoscenza dell'inesistenza o della cessazione del rischio ovvero dell'avvenimento del sinistro, ha diritto al rimborso delle spese; ha diritto invece all'intero premio convenuto se dimostra una tale conoscenza da parte dell'assicurato.».
«Art. 527 (Ricorso di terzi danneggiati da urto). - L'assicuratore risponde, nei limiti del contratto, delle somme dovute dall'armatore per ricorso di terzi danneggiati da urto della nave con altra nave o con aeromobile ovvero contro opere di porti e di vie navigabili o contro corpi galleggianti o fissi.
Negli stessi limiti sono a carico dell'assicuratore le spese sostenute dall'assicurato per resistere, con il consenso dell'assicuratore medesimo, alle pretese del terzo.
Quando la nave e' totalmente perduta o il suo valore, al momento in cui e' richiesta la limitazione del debito dell'armatore, e' inferiore al minimo previsto nell'articolo 276, l'assicuratore della nave risponde sino a concorrenza di tale minimo, anche se l'ammontare complessivo del minimo stesso e dell'indennita', spettante all'assicurato per danni materiali sofferti dalla nave, supera il valore assicurabile di quest'ultima.».
«Art. 538 (Indennita' per ricorso di terzi danneggiati da urto). - Nel calcolo dell'indennita' dovuta dall'assicuratore per ricorso di terzi, danneggiati da urto, contro l'armatore, si assume come valore assicurabile il valore della nave determinato a sensi dell'articolo 515, o, se si tratta di assicurazione del nolo da guadagnare, il nolo del viaggio per il suo ammontare lordo.».
2. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, sono fatte salve le specifiche disposizioni in materia assicurativa previste dalle seguenti disposizioni:
a) Convenzione internazionale sulla responsabilita' civile per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi, CLC '92, firmata a Londra il 27 novembre 1992, di cui alla legge 27 maggio 1999, n. 177 ;
b) Convenzione sulla responsabilita' civile per i danni dovuti a inquinamento da combustibile delle navi, Bunker '01, firmata a Londra il 23 marzo 2001, di cui alla legge 1° febbraio 2010, n. 19 ;
c) regolamento (CE) n. 392/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alla responsabilita' dei vettori che trasportano passeggeri via mare in caso di incidente.
3. Non sono applicabili alla assicurazione della responsabilita' di cui al presente decreto, le disposizioni previste dai seguenti articoli 514 , 527 e 538 del codice della navigazione .
Note all'art. 12:
Il testo dell' articolo 275 del Codice della navigazione , come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 275 (Limitazione del debito dell'armatore). - Per le obbligazioni contratte in occasione e per i bisogni di un viaggio, e per le obbligazioni sorte da fatti o atti compiuti durante lo stesso viaggio, ad eccezione di quelle derivanti da proprio dolo o colpa grave, l'armatore di una nave di stazza lorda inferiore alle 300 tonnellate puo' limitare il debito complessivo ad una somma pari al valore della nave e all'ammontare del nolo e di ogni altro provento del viaggio.
Sulla somma alla quale e' limitato il debito dell'armatore concorrono i creditori soggetti alla limitazione secondo l'ordine delle rispettive cause di prelazione e ad esclusione di ogni altro creditore.».
Per i riferimenti alla legge 27 maggio 1999, n. 177 , si veda nelle note all'articolo 5.
La legge 1° febbraio 2010, n. 19 (Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sulla responsabilita' civile per i danni dovuti a inquinamento da combustibile delle navi, con allegato, fatta a Londra il 23 marzo 2001, nonche' norme di adeguamento dell'ordinamento interno) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 febbraio 2010, n. 43, S.O..
Il Regolamento (CE) n. 392/2009 e' pubblicato nella G.U.U.E. 28 maggio 2009, n. L 131.
Il testo degli articolo 514 , 527 e 538 del Codice della navigazione cosi' recita:
«Art. 514 (Rischio putativo). - Se il rischio non e' mai esistito o ha cessato di esistere ovvero se il sinistro e' avvenuto prima della conclusione del contratto, l'assicurazione e' nulla quando la notizia dell'inesistenza o della cessazione del rischio ovvero dell'avvenimento del sinistro e' pervenuta, prima della conclusione del contratto, nel luogo della stipulazione o in quello dal quale l'assicurato diede l'ordine di assicurazione.
Si presume, fino a prova contraria, che la notizia sia tempestivamente pervenuta nei luoghi suddetti.
L'assicuratore, che non sia a conoscenza dell'inesistenza o della cessazione del rischio ovvero dell'avvenimento del sinistro, ha diritto al rimborso delle spese; ha diritto invece all'intero premio convenuto se dimostra una tale conoscenza da parte dell'assicurato.».
«Art. 527 (Ricorso di terzi danneggiati da urto). - L'assicuratore risponde, nei limiti del contratto, delle somme dovute dall'armatore per ricorso di terzi danneggiati da urto della nave con altra nave o con aeromobile ovvero contro opere di porti e di vie navigabili o contro corpi galleggianti o fissi.
Negli stessi limiti sono a carico dell'assicuratore le spese sostenute dall'assicurato per resistere, con il consenso dell'assicuratore medesimo, alle pretese del terzo.
Quando la nave e' totalmente perduta o il suo valore, al momento in cui e' richiesta la limitazione del debito dell'armatore, e' inferiore al minimo previsto nell'articolo 276, l'assicuratore della nave risponde sino a concorrenza di tale minimo, anche se l'ammontare complessivo del minimo stesso e dell'indennita', spettante all'assicurato per danni materiali sofferti dalla nave, supera il valore assicurabile di quest'ultima.».
«Art. 538 (Indennita' per ricorso di terzi danneggiati da urto). - Nel calcolo dell'indennita' dovuta dall'assicuratore per ricorso di terzi, danneggiati da urto, contro l'armatore, si assume come valore assicurabile il valore della nave determinato a sensi dell'articolo 515, o, se si tratta di assicurazione del nolo da guadagnare, il nolo del viaggio per il suo ammontare lordo.».