Articolo 24 - Convenzione della Legge 10 febbraio 2005, n. 19
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1 marzo 2005
Articolo 24
Attuazione della Convenzione

Le Parti comunicano tra di loro ai fini dell'attuazione della presente Convenzione, tramite le loro rispettive autorita' competenti; queste ultime possono a tal fine comunicare direttamente tra di loro ed autorizzare autorita' subordinate ad agire per loro conto. Le autorita' competenti di due o piu' Parti possono stabilire di comune accordo le modalita' di applicazione della Convenzione per quei che le riguarda. Quando lo Stato richiesto ritiene che l'applicazione della presente Convenzione in un particolare caso potrebbe avere conseguenze gravi ed indesiderabili, le autorita' competenti dello Stato richiesto e dello Stato richiedente si consultano e si sforzano di risolvere la situazione per mezzo di accordo reciproco.
Un organo di coordinamento composto da rappresentanti delle autorita' competenti delle Parti vigila, sotto l'egida dell'OCSE, sull'attuazione della Convenzione e sui suoi sviluppi. A tal fine, esso raccomanda ogni misura suscettibile di contribuire alla realizzazione degli obiettivi generali della Convenzione. in particolare esso costituisce l'istanza per lo studio di nuovi metodi e procedure volte ad accrescere la cooperazione internazionale in materia fiscale, e, se del caso, raccomanda di rivedere la Convenzione o di apportarvi emendamenti. Gli Stati che hanno firmato la Convenzione , ma non l'hanno ancora ratificata, accettata o approvata, potranno farsi rappresentare alle riunioni dell'organo di coordinamento a titolo di osservatore.
Ogni Parte puo' invitare l'organo di coordinamento ad emanare un parere per quanto riguarda l'interpretazione delle norme della Convenzione.
5.Qualora sorgano difficolta' o dubbi fra due o piu' Parti per quanto riguarda l'attuazione o l'interpretazione della Convenzione, le autorita' competenti di tali Parti si sforzano di risolvere la questione in via amichevole- La decisione e' comunicata all'organo di coordinamento .
6 Il Segretario generale dell'OCSE trasmette alle Parti, nonche' agli Stati firmatari della Convenzione che non l'hanno ancora ratificata, accettata o approvata, i pareri espressi dall'organo di coordinamento ai sensi delle norme del paragrafo 4 di cui sopra, nonche' le transazioni cui si e' addivenuti ai sensi del paragrafo 5 precedente .
Entrata in vigore il 1 marzo 2005
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