Articolo 26
Spese
Salvo se le Parti interessate convengono diversamente per via bilaterale:
a. le spese ordinarie stanziate per fornire l'assistenza sono a carico dello Stato richiesto;
b. le spese straordinarie stanziate per l'assistenza sono a carico dello Stato richiedente.
Spese
Salvo se le Parti interessate convengono diversamente per via bilaterale:
a. le spese ordinarie stanziate per fornire l'assistenza sono a carico dello Stato richiesto;
b. le spese straordinarie stanziate per l'assistenza sono a carico dello Stato richiedente.