Articolo 26 - Convenzione della Legge 10 febbraio 2005, n. 19
Articolo 25Articolo 27
Versione
1 marzo 2005
Articolo 26
Spese

Salvo se le Parti interessate convengono diversamente per via bilaterale:
a. le spese ordinarie stanziate per fornire l'assistenza sono a carico dello Stato richiesto;
b. le spese straordinarie stanziate per l'assistenza sono a carico dello Stato richiedente.



Entrata in vigore il 1 marzo 2005