Articolo 12 - Convenzione della Legge 10 febbraio 2005, n. 19
Articolo 11Articolo 13
Versione
1 marzo 2005
Articolo 12
Misure conservatorie

Su richiesta dello Stato richiedente , lo Stato richiesto prende provvedimenti conservatori in vista del recupero di un ammontare d'imposta, anche se il credito e' contestato o se il titolo esecutivo non e' ancora stato emanato.


Entrata in vigore il 1 marzo 2005