Articolo 27 - Convenzione della Legge 10 febbraio 2005, n. 19
Articolo 26Articolo 28
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1 marzo 2005
Articolo 27
Altri accordi ed intese internazionali

Le possibilita' di assistenza previste dalla presente Convenzione non si limiteranno, ne' saranno limitate da quelle che derivano da qualsiasi accordo internazionale ed altre intese esistenti o che potrebbero esistere fra le Parti interessate, o da altri strumenti relativi alla cooperazione in materia fiscale. In deroga alle disposizioni della presente Convenzione, le Parti membri della Comunita' Economica Europea, applicano nelle loro reciproche relazioni le regole comuni in vigore in tale Comunita'.
Entrata in vigore il 1 marzo 2005
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