Articolo 8 - Convenzione della Legge 10 febbraio 2005, n. 19
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1 marzo 2005
Articolo 8
Controlli fiscali contestuali

Su richiesta di una parte tra di loro, due o piu' Parti si consultano per determinare i casi che devono essere oggetto di un controllo fiscale contestuale nonche' le procedure da seguire.
Ciascuna Parte decide se partecipare o meno , in un determinato caso, ad un controllo fiscale contestuale.
Ai fini della presente Convenzione, per controllo fiscale contestuale s'intende un controllo intrapreso ai sensi di un accordo con il quale due o piu' Parti convengono di verificare contestualmente, ciascuna sul proprio territorio, la situazione fiscale di una o piu' persone con cui hanno interessi comuni o complementari, al fine di scambiare le informazioni cosi' ottenute.

Entrata in vigore il 1 marzo 2005
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