Articolo 20 - Convenzione della Legge 10 febbraio 2005, n. 19
Articolo 19Articolo 21
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1 marzo 2005
Articolo 20
Seguito dato alla domanda di assistenza

Se viene dato seguito alla domanda di assistenza, lo Stato richiesto informa al piu' presto lo Stato richiedente circa i provvedimenti adottati ed il risultato della sua assistenza.
Se la domanda e' respinta, lo Stato richiesto ne informa lo Stato richiedente al piu' presto, . indicandogli i motivi del rigetto.
Se, nel caso di una richiesta d'informazioni, lo Stato richiedente ha precisato la forma in cui auspica ricevere l'informazione e lo Stato richiesto e' in grado di farlo, quest'ultimo fornira' l'informazione nella forma desiderata.


Entrata in vigore il 1 marzo 2005
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