Articolo 20
Seguito dato alla domanda di assistenza
Se viene dato seguito alla domanda di assistenza, lo Stato richiesto informa al piu' presto lo Stato richiedente circa i provvedimenti adottati ed il risultato della sua assistenza.
Se la domanda e' respinta, lo Stato richiesto ne informa lo Stato richiedente al piu' presto, . indicandogli i motivi del rigetto.
Se, nel caso di una richiesta d'informazioni, lo Stato richiedente ha precisato la forma in cui auspica ricevere l'informazione e lo Stato richiesto e' in grado di farlo, quest'ultimo fornira' l'informazione nella forma desiderata.
Seguito dato alla domanda di assistenza
Se viene dato seguito alla domanda di assistenza, lo Stato richiesto informa al piu' presto lo Stato richiedente circa i provvedimenti adottati ed il risultato della sua assistenza.
Se la domanda e' respinta, lo Stato richiesto ne informa lo Stato richiedente al piu' presto, . indicandogli i motivi del rigetto.
Se, nel caso di una richiesta d'informazioni, lo Stato richiedente ha precisato la forma in cui auspica ricevere l'informazione e lo Stato richiesto e' in grado di farlo, quest'ultimo fornira' l'informazione nella forma desiderata.