Articolo 7 - Convenzione della Legge 10 febbraio 2005, n. 19
Articolo 6Articolo 8
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1 marzo 2005
Articolo 7
Scambio spontaneo di informazioni

Una Parte comunica, senza richiesta preliminare, ad un'altra Parte le informazioni di cui e' a conoscenza nelle seguenti situazioni:
a. la prima Parte ha motivo di supporre che esistono nell'altra Parte riduzioni o esoneri anomali d'imposta.
b. un contribuente ottiene nella prima Parte una riduzione o esonero da imposta che comporterebbe per quanto lo riguarda un aumento d'imposta o un assoggettamento a imposta nell'altra Parte;
c. le transazioni fra un contribuente di una Parte ed un contribuente di un'altra Parte sono trattate tramite uno o piu' altri paesi, in modo tale che ne puo' risultare una riduzione d'imposta nell'uno o nell'altro paese o in entrambi;
d. una Parte ha motivo di ritenere che una riduzione d'imposta puo' risultare da trasferimenti fittizi di proventi nell'ambito di gruppi d'imprese;
e. a seguito d'informazioni comunicate ad una Parte da un'altra Parte, la prima Parte ha potuto raccogliere informazioni utili per la determinazione dell'imposta nell'altra Parte.
Ciascuna Parte prende i provvedimenti ed attua le procedure necessarie affinche' le pervengano le informazioni di cui al paragrafo 1 in vista della loro trasmissione ad un'altra Parte.


Entrata in vigore il 1 marzo 2005
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