Articolo 13 - Convenzione della Legge 10 febbraio 2005, n. 19
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1 marzo 2005
Articolo 13
Documenti di accompagnamento della domanda

La domanda di assistenza amministrativa, presentata in forza della presente Sezione e' accompagnata :
a. da un attestato che precisa che il credito fiscale concerne un'imposta prevista nella presente Convenzione e che , per quanto riguarda il recupero, fatto salvo l'articolo 11, paragrafo 2, essa non e' o non puo' essere contestata,
b. da una copia ufficiale del titolo che consente l'esecuzione nello Stato richiedente e
c. da ogni altro documento stabilito per il ricupero o per adottare le misure conservatorie-.
Il titolo che consente l'esecuzione nello Stato richiedente e', se del caso, ed in conformita' alle norme in vigore nello Stato richiesto, ammesso, omologato, completato o sostituito al piu' presto, dopo la data di ricevimento della richiesta di assistenza, da un titolo che consente l'esecuzione nello Stato richiesto.


Entrata in vigore il 1 marzo 2005
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