Articolo 13
Documenti di accompagnamento della domanda
La domanda di assistenza amministrativa, presentata in forza della presente Sezione e' accompagnata :
a. da un attestato che precisa che il credito fiscale concerne un'imposta prevista nella presente Convenzione e che , per quanto riguarda il recupero, fatto salvo l'articolo 11, paragrafo 2, essa non e' o non puo' essere contestata,
b. da una copia ufficiale del titolo che consente l'esecuzione nello Stato richiedente e
c. da ogni altro documento stabilito per il ricupero o per adottare le misure conservatorie-.
Il titolo che consente l'esecuzione nello Stato richiedente e', se del caso, ed in conformita' alle norme in vigore nello Stato richiesto, ammesso, omologato, completato o sostituito al piu' presto, dopo la data di ricevimento della richiesta di assistenza, da un titolo che consente l'esecuzione nello Stato richiesto.
Documenti di accompagnamento della domanda
La domanda di assistenza amministrativa, presentata in forza della presente Sezione e' accompagnata :
a. da un attestato che precisa che il credito fiscale concerne un'imposta prevista nella presente Convenzione e che , per quanto riguarda il recupero, fatto salvo l'articolo 11, paragrafo 2, essa non e' o non puo' essere contestata,
b. da una copia ufficiale del titolo che consente l'esecuzione nello Stato richiedente e
c. da ogni altro documento stabilito per il ricupero o per adottare le misure conservatorie-.
Il titolo che consente l'esecuzione nello Stato richiedente e', se del caso, ed in conformita' alle norme in vigore nello Stato richiesto, ammesso, omologato, completato o sostituito al piu' presto, dopo la data di ricevimento della richiesta di assistenza, da un titolo che consente l'esecuzione nello Stato richiesto.