Articolo 6 - Convenzione della Legge 10 febbraio 2005, n. 19
Articolo 5Articolo 7
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1 marzo 2005
Articolo 6
Scambio automatico d'informazioni

Per talune categorie di casi e secondo procedure che determinano di comune accordo, due o piu' Parti si scambiano automaticamente le informazioni di cui all'Articolo 4.


Entrata in vigore il 1 marzo 2005