Articolo 25 - Convenzione della Legge 10 febbraio 2005, n. 19
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1 marzo 2005
Articolo 25
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Le domande di assistenza, nonche' le risposte, sono redatte in una delle lingue ufficiali dell'OCSE o del Consiglio d'Europa o in ogni altra lingua che le Parti interessate convengono, a livello bilaterale, di utilizzare.


Entrata in vigore il 1 marzo 2005
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