Articolo 14 - Convenzione della Legge 10 febbraio 2005, n. 19
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1 marzo 2005
Articolo 14
Termini

Le questioni relative al termine oltre il quale il credito fiscale non puo' essere esatto, sono regolamentate dalla legislazione dello Stato richiedente. La richiesta di assistenza contiene informazioni su questo termine.
Gli atti di recupero compiuti dallo Stato richiesto a seguito di una domanda di assistenza e che, secondo la legislazione di detto Stato avrebbero come effetto di sospendere o interrompere il termine menzionato al paragrafo 1, hanno lo stesso effetto per quanto riguarda la legislazione dello Stato richiedente . Lo Stato richiesto informa lo Stato richiedente degli atti in tal modo compiuti.
In ogni caso lo Stato richiesto non e' tenuto a dar seguito ad una domanda di assistenza presentata dopo un periodo di 15 anni a decorrere dalla data del titolo esecutivo iniziale.


Entrata in vigore il 1 marzo 2005
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