Articolo 10 del Decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79
Articolo 9Articolo 9 bis
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29 marzo 1997
Art. 10. Trasferimento di beni immobili statali agli enti pubblici 1. I procedimenti di trasferimento di beni immobili statali agli enti pubblici, iniziatisi con le domande presentate nel vigore della legge 31 dicembre 1993, n. 579 , e della legge 28 dicembre 1995, n. 549 , continuano a svolgersi e sono definiti secondo le norme rispettivamente previste dalle predette leggi.
Entrata in vigore il 29 marzo 1997
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