Articolo 14 del Decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79
Articolo 13 bis
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29 marzo 1997
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30 maggio 1997
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3 agosto 2000
Art. 14. Devoluzione delle entrate e variazioni di bilancio 1. Le entrate tributarie derivanti dal presente decreto sono riservate all'erario e concorrono alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico, nonche' alla realizzazione delle linee di politica economica e finanziaria in funzione degli impegni di riequilibrio del bilancio assunti in sede comunitaria. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite, ove necessario, le modalita' di attuazione del presente articolo. ((11)) 2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.
-------------- AGGIORNAMENTO (11) La Corte Costituzionale, con sentenza 12 - 25 luglio 2000, n. 347 (in G.U. 1a s.s. 02/08/2000, n. 32), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 14, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 (Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica) convertito nella legge 28 maggio 1997, n. 140 , nella parte in cui, nel disporre che le modalita' di attuazione dello stesso articolo sono stabilite con decreto ministeriale, non prevede che al relativo procedimento partecipi la Regione Siciliana".
Entrata in vigore il 3 agosto 2000
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