ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 6 DICEMBRE 2011, N. 201 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 DICEMBRE 2011, N. 214 (9) ((10)) ------------- AGGIORNAMENTO (9)
Il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 , convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 , come modificato dall' art. 4, comma 5, lettera m) del D.L. 2 marzo 2012, n. 16 , convertito con modificazioni dalla L. 26 aprile 2012, n. 44 ha disposto (con l'art. 13, comma 14, lettera a)) che e' abrogato l'art. 1 del presente decreto-legge "ad eccezione del comma 4 che continua ad applicarsi per i soli comuni ricadenti nei territori delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano", di seguito riportato:
"4. La minore imposta che deriva dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3, pari a 1.700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, e' rimborsata ai singoli comuni, in aggiunta a quella prevista dal comma 2-bis dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 504 del 1992 , introdotto dall' articolo 1, comma 5, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 . A tale fine, nello stato di previsione del Ministero dell'interno l'apposito fondo e' integrato di un importo pari a quanto sopra stabilito a decorrere dall'anno 2008. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 23 DICEMBRE 2009, N. 191 . Relativamente alle regioni a statuto speciale, ad eccezione delle regioni Sardegna e Sicilia, ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, i rimborsi sono in ogni caso disposti a favore dei citati enti, che provvedono all'attribuzione delle quote dovute ai comuni compresi nei loro territori nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione". ------------ AGGIORNAMENTO (10)
Il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 , convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 , come modificato dalla L. 27 dicembre 2017, n. 205 , ha disposto (con l'art. 13, comma 14, lettera a)) che e' abrogato l'articolo 1 del presente decreto-legge, ad eccezione del comma 4 che continua ad applicarsi per i soli comuni ricadenti nei territori delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano. A decorrere dall'anno 2018, la suddetta abrogazione opera anche nei confronti dei comuni compresi nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia.