Art. 3. Finalita' e ambito di applicazione 1. Le amministrazioni pubbliche, nel dare piena attuazione ai principi contabili generali di cui all'articolo 2, comma 2, perseguono gli obiettivi di:
a) promuovere l'armonizzazione delle procedure contabili, connesse ai diversi sistemi contabili e di bilancio, al fine di rappresentare in maniera veritiera e corretta, attraverso il sistema dei bilanci, le scelte programmatiche, amministrative e gestionali dell'amministrazione;
b) coordinare i principi contabili generali con quelli relativi al consolidamento dei conti delle amministrazioni pubbliche;
c) consentire ai gestori dei sistemi contabili e di bilancio, nonche' ai responsabili dei servizi finanziari, l'applicazione corretta ed efficace delle norme;
d) coadiuvare gli organi di revisione e di controllo nel verificare che il sistema dei bilanci e le relative informazioni contabili pubbliche risultino conformi ai principi di efficienza ed efficacia;
e) assistere gli utilizzatori del sistema dei bilanci pubblici nell'esame delle informazioni in essi contenute.
a) promuovere l'armonizzazione delle procedure contabili, connesse ai diversi sistemi contabili e di bilancio, al fine di rappresentare in maniera veritiera e corretta, attraverso il sistema dei bilanci, le scelte programmatiche, amministrative e gestionali dell'amministrazione;
b) coordinare i principi contabili generali con quelli relativi al consolidamento dei conti delle amministrazioni pubbliche;
c) consentire ai gestori dei sistemi contabili e di bilancio, nonche' ai responsabili dei servizi finanziari, l'applicazione corretta ed efficace delle norme;
d) coadiuvare gli organi di revisione e di controllo nel verificare che il sistema dei bilanci e le relative informazioni contabili pubbliche risultino conformi ai principi di efficienza ed efficacia;
e) assistere gli utilizzatori del sistema dei bilanci pubblici nell'esame delle informazioni in essi contenute.