Articolo 24 del Decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91
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1 settembre 2011
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21 agosto 2016
Art. 24. Termini di approvazione dei bilanci 1. Le amministrazioni pubbliche approvano:
a) il bilancio di previsione o il budget economico entro il 31 dicembre dell'anno precedente;
b) il rendiconto o il bilancio di esercizio entro il 30 aprile dell'anno successivo, salvo il termine previsto per il rendiconto generale dello Stato di cui all'articolo 35, comma 1, della legge 31 dicembre, n. 196.
2. Le amministrazioni pubbliche di cui al presente decreto trasmettono i loro bilanci preventivi ((...)) ed i bilanci consuntivi alla banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche, secondo gli schemi e le modalita' previste dall' articolo 13, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 .
3. Gli enti vigilati, i cui bilanci sono sottoposti ad approvazione da parte dell'Amministrazione vigilante, deliberano il proprio bilancio di previsione entro il termine del 31 ottobre dell'anno precedente. Il rendiconto o il bilancio di esercizio degli enti di cui al presente comma e' deliberato entro il 30 aprile dell'anno successivo, ed e' approvato dall'Amministrazione vigilante competente entro il 30 giugno.
Entrata in vigore il 21 agosto 2016
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