Articolo 16 del Decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91
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Art. 16. Destinatari e finalita' 1. Le societa' e gli altri enti ed organismi tenuti al regime di contabilita' civilistica predispongono un budget economico.
2. Per assicurare il consolidamento ed il monitoraggio dei conti pubblici, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro il 31 dicembre 2012, sono stabiliti i criteri e le modalita' di predisposizione del documento di cui al comma 1, ai fini della raccordabilita' dello stesso con gli analoghi documenti previsionali predisposti dalle amministrazioni pubbliche che adottano la contabilita' finanziaria.
Nel medesimo decreto sono altresi' stabiliti i termini per la trasmissione dei dati al Ministero dell'economia e delle finanze al fine della confluenza nella banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n.196 .
Il decreto di cui al presente comma e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito del Ministero dell'economia e delle finanze. ((3)) 3. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti alla redazione di un rendiconto finanziario in termini di liquidita' predisposto secondo quanto stabilito dai principi contabili nazionali emanati dall'Organismo italiano di contabilita'.
----------- AGGIORNAMENTO (3)
La L. 24 dicembre 2012, n. 228 , ha disposto (con l'art. 1, comma 388) che e' fissato al 30 giugno 2013 il termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici di cui al comma 2 del presente articolo.
Entrata in vigore il 1 gennaio 2013
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