Articolo 5 del Decreto 28 aprile 2009, n. 132
Articolo 4Articolo 6
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24 settembre 2009
Art. 5. 1. Per la definizione dei moduli transattivi derivanti dall'applicazione dei criteri di cui all'articolo 3, secondo un piano pluriennale di rateizzazione degli importi da erogare, nei limiti delle autorizzazioni di spesa di cui all' articolo 33, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e dall'articolo 2, comma 361 , della legge 24 dicembre 2007, n. 244 , con priorita', a parita' di gravita' dell'infermita', per i soggetti in condizioni di disagio economico accertate mediante l'utilizzo dell'ISEE di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 , e successive modificazioni, si provvede con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato sulla scorta di lavoro istruttorio della Commissione tecnica istituita con decreto del Ministro della salute 4 marzo 2008 e sentita l'Avvocatura generale dello Stato.
Nota all' art. 5 :
Per l' art. 33, commi 1, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 si veda nelle note alle premesse.
Per il testo dell' art. 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 si veda nelle note alle premesse.
Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell' articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 ) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 aprile 1998, n. 90.
Entrata in vigore il 24 settembre 2009
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