Articolo 2 del Decreto 28 aprile 2009, n. 132
Articolo 1Articolo 3
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24 settembre 2009
Art. 2. 1. Costituiscono presupposti per la stipula delle transazioni con i soggetti di cui all'articolo 1:
a) l' esistenza di un danno ascrivibile alle categorie di cui alla Tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 , accertato dalla competente Commissione Medico Ospedaliera di cui all' articolo 165 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 , di seguito denominata «Commissione», o dall' Ufficio medico legale della Direzione generale della programmazione sanitaria, dei livelli essenziali di assistenza e dei principi etici di sistema del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di seguito denominato «Ufficio medico legale», o da una sentenza;
b) l'esistenza del nesso causale tra il danno di cui alla precedente lettera a) e la trasfusione con sangue infetto o la somministrazione di emoderivati infetti o la vaccinazione obbligatoria, accertata ad opera della competente Commissione o dall'Ufficio Medico Legale o da una sentenza; limitatamente alle transazioni da stipulare con gli aventi causa di danneggiati deceduti, si prescinde dalla presenza del nesso di causalita' tra il danno di cui alla lettera a) ed il decesso, accertato dalla competente Commissione o dall'Ufficio Medico Legale o da una sentenza.
2. Per la stipula delle transazioni si tiene conto dei principi generali in materia di decorrenza dei termini di prescrizione del diritto.
Nota all' art. 2:
Il decreto del presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 (definitivo riordinamento delle pensioni, in attuazione della delega prevista dall' art. 1 della legge 23 settembre 1981, n. 533 ) e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 016 Suppl. Ord. del 18 gennaio 1982.
- Si riporta il testo dell' art. 165 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 Suppl. Ord. del 9 maggio 1974):
«Art. 165 (Commissioni mediche ospedaliere). - Il giudizio sanitario sulle cause e sull'entita' delle menomazioni dell'integrita' fisica del dipendente ovvero sulle cause della sua morte e' espresso dalle commissioni mediche ospedaliere istituite:
a) presso gli ospedali militari principali o secondari dei comandi militari territoriali di regione;
b) presso gli ospedali militari marittimi e le infermerie autonome militari marittime;
c) presso gli istituti medico legali dell'Aeronautica militare.».
Entrata in vigore il 24 settembre 2009
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