Art. 14. (( (Vigilanza del mercato e controllo sugli strumenti che entrano nel mercato dell'Unione). )) (( 1. Agli strumenti di misura si applicano l' articolo 15, paragrafo 3 , e gli articoli da 16 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008.
2. Ai fini di cui al comma 1, le funzioni di autorita' di vigilanza del mercato sono svolte dal Ministero dello sviluppo economico avvalendosi delle autorita' competenti per i controlli metrologici che, per l'effettuazione dei controlli tecnici, si avvalgono a loro volta di laboratori accreditati secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005, concernente i requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura, e successive revisioni, da organismi nazionali di accreditamento individuati ai sensi e in conformita' del regolamento (CE) n. 765/2008. Le funzioni di controllo alle frontiere esterne sono svolte dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli conformemente agli articoli da 27 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008.
3. Qualora gli organi di vigilanza competenti ai sensi del presente articolo, nell'espletamento delle loro funzioni ispettive e di controllo, rilevano che uno strumento e' in tutto o in parte non rispondente a uno o piu' requisiti essenziali, ne informano immediatamente il Ministero dello sviluppo economico ))
2. Ai fini di cui al comma 1, le funzioni di autorita' di vigilanza del mercato sono svolte dal Ministero dello sviluppo economico avvalendosi delle autorita' competenti per i controlli metrologici che, per l'effettuazione dei controlli tecnici, si avvalgono a loro volta di laboratori accreditati secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005, concernente i requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura, e successive revisioni, da organismi nazionali di accreditamento individuati ai sensi e in conformita' del regolamento (CE) n. 765/2008. Le funzioni di controllo alle frontiere esterne sono svolte dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli conformemente agli articoli da 27 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008.
3. Qualora gli organi di vigilanza competenti ai sensi del presente articolo, nell'espletamento delle loro funzioni ispettive e di controllo, rilevano che uno strumento e' in tutto o in parte non rispondente a uno o piu' requisiti essenziali, ne informano immediatamente il Ministero dello sviluppo economico ))