Articolo 8
Riservatezza
Tutte le informazioni ricevute da una Parte Contraente ai sensi del presente Accordo sono considerate riservate e possono essere comunicate soltanto alle persone o autorita' (ivi compresi tribunali e organi amministrativi) nella giurisdizione della Parte Contraente incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte previste dal presente Accordo, delle misure esecutive o dei procedimenti concernenti tali imposte, o delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte. Dette persone o autorita' possono utilizzare le informazioni solo per tali fini. Esse possono comunicare le informazioni nei procedimenti giudiziari o nelle sentenze. Le informazioni non possono essere comunicate a nessuna altra persona, ente, autorita' o altra giurisdizione se non previo esplicito consenso scritto dell'autorita' competente della Parte interpellata.