Articolo 2 decies del Decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30
Articolo 2 noviesArticolo 2 undecies
Versione
3 maggio 1974
Art. 2-decies. (((Prima liquidazione a titolo di anticipazione sulle prestazioni pensionistiche)

Ferme restando le vigenti
disposizioni in materia di calcolo delle pensioni, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a corrispondere, in favore di coloro nei cui confronti sia stato accertato il diritto a pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, un trattamento pensionistico di prima liquidazione a titolo di anticipazione sulla prestazione definitiva spettante.
Il trattamento di prima liquidazione e' determinato:
a) in un importo pari al trattamento minimo in vigore alla data di decorrenza della prestazione, sempreche' ne ricorrano le condizioni, ove il lavoratore faccia valere negli ultimi dodici mesi di contribuzione acquisita agli atti o documentata dagli interessati - con esclusione di quanto corrisposto nello stesso periodo a titolo di gratifica annuale o periodica o di conguagli di retribuzione dovuti a seguito di norme di legge o di contratto aventi effetto retroattivo - una retribuzione media inferiore al limite minimo della nona classe delle tabelle A e B allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, per la liquidazione della pensione di anzianita', della quattordicesima classe delle predette tabelle per la pensione di vecchiaia ovvero della trentesima classe delle tabelle stesse per la pensione di invalidita';
b) in un trattamento pari alla somma che si ottiene applicando alla retribuzione media degli ultimi dodici mesi di cui alla precedente lettera a) diminuita del 15 per cento - con esclusione di quanto corrisposto nello stesso periodo a titolo di gratificazione annuale o periodica o di conguagli di retribuzione dovuti a seguito di norme di legge o di contratto aventi effetto retroattivo - la percentuale di commisurazione di cui alle tabelle B e C allegate alla legge 30 aprile 1969, n. 153, in corrispondenza all'anzianita' di contribuzione, ove il lavoratore faccia valere, negli ultimi dodici mesi di contribuzione acquisita agli atti o documentata dagli interessati una retribuzione media - al netto delle gratificazioni o conguagli di cui sopra - superiore al limite massimo dell'ottava classe delle tabelle A e B allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, per la liquidazione della pensione di anzianita', della tredicesima classe delle predette tabelle per la pensione di vecchiaia ovvero della ventinovesima classe delle tabelle medesime per la pensione di invalidita'.
Sulle pensioni di prima liquidazione dovranno essere corrisposte le maggiorazioni per carichi familiari di cui all'articolo 21 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e successive modificazioni, per il coniuge, per i figli minori conviventi e per i figli inabili, per i quali il relativo diritto sia accertabile sulla base degli atti e, ove trattisi di minori, il diritto stesso non venga meno, per compimento dell'eta', entro un periodo non inferiore a 12 mesi dalla data di decorrenza della pensione.
Le somme che in sede di liquidazione definitiva dovessero risultare erogate in eccedenza, saranno recuperate sugli importi effettivamente spettanti, anche in deroga ai limiti stabiliti dall'articolo 69, primo e secondo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153.))
Entrata in vigore il 3 maggio 1974
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