Art. 4. (Maggiorazioni delle pensioni)
Con effetto dal 1 gennaio 1974, ai titolari delle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti nonche' ai beneficiari degli assegni di cui all' articolo 11 della legge 5 novembre 1968, n. 1115 , e successive modificazioni ed integrazioni, competono per le persone di cui all' art. 21 della legge 21 luglio 1965, n. 903 , e all' art. 5 della legge 11 agosto 1972, n. 485 , in luogo delle quote di maggiorazione, gli assegni familiari di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 , e successive modificazioni.
Gli assegni familiari corrisposti ai sensi del precedente comma sono a carico della Cassa unica per gli assegni familiari.
Restano ferme le disposizioni di cui all'ultimo comma dell' art. 46 della legge 30 aprile 1969, n. 153 . ((1)) ------------ AGGIORNAMENTO (1)
L'avviso di rettifica, in G.U. 12/03/1974, n. 67, ha disposto l'introduzione, prima dell'art. 1, del TITOLO I "MIGLIORAMENTI DELLE PRESTAZIONI DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA SOCIALE".
Con effetto dal 1 gennaio 1974, ai titolari delle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti nonche' ai beneficiari degli assegni di cui all' articolo 11 della legge 5 novembre 1968, n. 1115 , e successive modificazioni ed integrazioni, competono per le persone di cui all' art. 21 della legge 21 luglio 1965, n. 903 , e all' art. 5 della legge 11 agosto 1972, n. 485 , in luogo delle quote di maggiorazione, gli assegni familiari di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 , e successive modificazioni.
Gli assegni familiari corrisposti ai sensi del precedente comma sono a carico della Cassa unica per gli assegni familiari.
Restano ferme le disposizioni di cui all'ultimo comma dell' art. 46 della legge 30 aprile 1969, n. 153 . ((1)) ------------ AGGIORNAMENTO (1)
L'avviso di rettifica, in G.U. 12/03/1974, n. 67, ha disposto l'introduzione, prima dell'art. 1, del TITOLO I "MIGLIORAMENTI DELLE PRESTAZIONI DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA SOCIALE".