Articolo 16 bis del Decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30
Articolo 16Articolo 16 ter
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3 maggio 1974
Art. 16-bis. (((Prescrizione degli assegni familiari)

L'articolo 23 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni ed integrazioni e' sostituito dal seguente:
Il diritto agli assegni familiari si prescrive nel termine di cinque anni.
Tale termine decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale e' compreso il periodo di lavoro cui l'assegno si riferisce.
La prescrizione e' interrotta nel caso di richiesta scritta all'Istituto nazionale della previdenza sociale o all'ispettorato del lavoro. La prescrizione e' interrotta altresi' dalla intimazione dell'ispettorato del lavoro.
Il termine di prescrizione di cui agli articoli 32 e 44 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e' elevato a cinque anni.
La disposizione di cui al primo comma dell'articolo 23 del testo unico sugli assegni familiari, nel testo modificato dal presente articolo, nonche' la disposizione di cui al quarto capoverso del presente articolo, si applicano anche alle prescrizioni in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.))
Entrata in vigore il 3 maggio 1974
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