Articolo 15 del Decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30
Articolo 13Articolo 3 bis
Versione
4 marzo 1974
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Versione
12 marzo 1974
Art. 15. (Requisiti per gli assegni familiari)

L'art. 4 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 , e successive modificazioni ed integrazioni, e' sostituito dal seguente:
"Gli assegni familiari sono corrisposti per ciascun figlio a carico di eta' inferiore a 18 anni compiuti.
Gli assegni sono corrisposti fino al ventunesimo anno qualora il figlio a carico frequenti una scuola media o professionale e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il ventiseiesimo anno di eta', qualora frequenti l'universita' od altro tipo di scuola superiore legalmente riconosciuta alla quale si accede con il diploma di scuola media di secondo grado.
Gli assegni sono corrisposti, inoltre, fino al ventunesimo anno di eta', per i figli a carico che siano occupati come apprendisti.
Per i figli e le persone equiparate a carico che si trovino per grave infermita' fisica o mentale nell'assoluta e permanente impossibilita' di dedicarsi ad un proficuo lavoro, gli assegni sono corrisposti senza alcun limite di eta'". ((1)) ------------ AGGIORNAMENTO (1)
L'avviso di rettifica, in G.U. 12/03/1974, n. 67, ha disposto l'introduzione, prima dell'art. 1, del TITOLO I "MIGLIORAMENTI DELLE PRESTAZIONI DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA SOCIALE".
Entrata in vigore il 12 marzo 1974
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