Articolo 5 del Decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30
Articolo 4 bisArticolo 19
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4 marzo 1974
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12 marzo 1974
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3 maggio 1974
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20 giugno 1975
Art. 5. (Ciechi civili) ((La pensione, non riversibile, spettante ai ciechi civili di cui all'articolo 1 della legge 27 maggio 1970, n. 382, e' aumentata:
da L. 38.000 a L. 51.000 mensili per i ciechi assoluti.
da L. 25.000 a L. 38000 mensili per coloro che abbiano un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione.
La pensione, non riversibile, di cui all'articolo 2 della citata legge, e' determinata nelle seguenti misure:
L. 28.500 mensili per i ciechi assoluti;
L. 24.500 mensili per i ciechi aventi un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione.
L'assegno di cui all'articolo 6 della legge 27 maggio 1970, n. 382, modificata dall'articolo 23 della legge 11 agosto 1972, n. 485, e' aumentato da L. 22.000 a L. 35.000.
L'indennita' di accompagnamento ai ciechi civili di cui agli articoli 4 e 7 della legge 27 maggio 1970, n. 382, fissata in L. 22.000 dalla legge 16 aprile 1974, n. 114, e' elevata a L. 35.000)) (1) ((4)) ------------ AGGIORNAMENTO (1)
L'avviso di rettifica, in G.U. 12/03/1974, n. 67, ha disposto l'introduzione, prima dell'art. 1, del TITOLO I "MIGLIORAMENTI DELLE PRESTAZIONI DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA SOCIALE". --------------- AGGIORNAMENTO (4)
La L. 3 giugno 1975, n.160 ha dipsosto (con l'art. 4 comma 1) che la presente modifica ha effetto a decorrere dal 1 gennaio 1975.
Entrata in vigore il 20 giugno 1975
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