Articolo 12 del Decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30
Articolo 2 noviesArticolo 2 undecies
Versione
4 marzo 1974
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Versione
12 marzo 1974
Art. 12. (Assistenza sanitaria invalidi civili)

A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello dell'entrata in vigore del presente decreto, l'assistenza sanitaria di cui all' art. 2-bis del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267 , quale risulta dalla legge di conversione 11 agosto 1972, n. 485, e' estesa:
ai ciechi civili beneficiari di una o piu' provvidenze previste dalla legge 27 maggio 1970, n. 382 ; agli invalidi civili beneficiari di una delle provvidenze a a legge 30 marzo 1971, n. 118 ed ai sordomuti beneficiari della provvidenza di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 381 , sempreche' l'assistenza stessa non spetti ad altro titolo.
Continua ad essere a carico del Ministero della sanita' l'assistenza di cui al secondo e terzo comma dell'art. 3 della legge 30 marzo 1971, n. 118 , a favore dei mutilati ed invalidi civili ricoverati che non fruiscano di quella di cui al precedente comma o non ne abbiano diritto ad altro titolo.
Con la stessa decorrenza sono abrogati il settimo ed ottavo comma dell'art. 9 della legge 27 maggio 1970, n. 382 .
All'onere derivante all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alle Casse mutue di malattia di Trento e di Bolzano dall'attuazione delle norme di cui al primo comma del precedente articolo, si provvede col contributo dello Stato previsto dall' art. 2-bis del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267 , che, a partire dall'anno finanziario 1975, e' elevato a lire 65 miliardi. ((1)) ------------ AGGIORNAMENTO (1)
L'avviso di rettifica, in G.U. 12/03/1974, n. 67, ha disposto l'introduzione, prima dell'art. 1, del TITOLO I "MIGLIORAMENTI DELLE PRESTAZIONI DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA SOCIALE".
Entrata in vigore il 12 marzo 1974
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