Art. 4-bis. (((Maggiorazioni delle pensioni per i coltivatori diretti, mezzadri, coloni, artigiani e commercianti)
A decorrere dal 1 gennaio 1974 la misura delle quote di maggiorazione delle pensioni per familiari a carico, erogate dalle gestioni speciali per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per gli artigiani e per gli esercenti attivita' commerciali di cui all'articolo 21 della legge 21 luglio 1965, n. 903, non puo' essere inferiore a L. 4.580 mensili.))
A decorrere dal 1 gennaio 1974 la misura delle quote di maggiorazione delle pensioni per familiari a carico, erogate dalle gestioni speciali per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per gli artigiani e per gli esercenti attivita' commerciali di cui all'articolo 21 della legge 21 luglio 1965, n. 903, non puo' essere inferiore a L. 4.580 mensili.))