Articolo 4 bis del Decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30
Articolo 3 bisArticolo 5
Versione
3 maggio 1974
Art. 4-bis. (((Maggiorazioni delle pensioni per i coltivatori diretti, mezzadri, coloni, artigiani e commercianti)

A decorrere dal 1 gennaio 1974 la misura delle quote di maggiorazione delle pensioni per familiari a carico, erogate dalle gestioni speciali per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per gli artigiani e per gli esercenti attivita' commerciali di cui all'articolo 21 della legge 21 luglio 1965, n. 903, non puo' essere inferiore a L. 4.580 mensili.))
Entrata in vigore il 3 maggio 1974
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