Articolo 16 ter del Decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30
Articolo 16 bisArticolo 17
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3 maggio 1974
Art. 16-ter. (((Valutazione dei periodi di aspettativa ai fini degli assegni familiari) )) ((

I periodi di aspettativa previsti dall'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e i permessi spettanti a norma degli articoli 23 e 32 della stessa legge, sono considerati come periodi di effettivo lavoro ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari di cui al testo unico 30 maggio 1955, n. 797, o della corresponsione di altri trattamenti per i familiari a carico comunque denominati.))
Entrata in vigore il 3 maggio 1974
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