Art. 2-octies. (((Riscatto di periodi di lavoro all'estero)
Nei casi previsti dall'articolo 51, secondo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, l'onere del riscatto, determinato con le modalita' di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e' ridotto del cinquanta per cento.))
Nei casi previsti dall'articolo 51, secondo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, l'onere del riscatto, determinato con le modalita' di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e' ridotto del cinquanta per cento.))