Art. 6. Valenza dei titoli rilasciati
dalle Accademie e dai Conservatori 1. Allo scopo di determinare il valore e consentire l'immediato impiego dei titoli rilasciati dalle Accademie di belle arti, dall'Accademia nazionale di danza, dall'Accademia nazionale di arte drammatica, dagliIstituti superiori per le industrie artistiche, dai Conservatori di musica e dagli Istituti musicali pareggiati secondo l'ordinamento previgente alla data di entrata in vigore della legge 21 dicembre 1999, n. 508, all'articolo 4 della legge medesima sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma l e' sostituito dal seguente:
"1. I diplomi rilasciati dalle istituzioni di cui all'articolo 1, in base all'ordinamento previgente al momento dell'entrata in vigore della presente legge, ((ivi compresi gli attestati rilasciati al termine dei corsi di avviamento coreutico,)) mantengono la loro validita' ai fini dell'accesso all'insegnamento, ai corsi di specializzazione e alle scuole di specializzazione.";
((a-bis) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Fino all'entrata in vigore di specifiche norme di riordino del settore, i diplomi conseguiti al termine dei corsi di didattica della musica, compresi quelli rilasciati prima della data di entrata in vigore della presente legge, hanno valore abilitante per l'insegnamento dell'educazione musicale nella scuola e costituiscono titolo di ammissione ai corrispondenti concorsi a posti di insegnamento nelle scuole secondarie, purche' il titolare sia in possesso del diploma di scuola secondaria superiore e del diploma di conservatorio")) ; b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. I possessori dei diplomi di cui al comma 1, ((ivi compresi gli attestati rilasciati al termine dei corsi di avviamento coreutico,)) sono ammessi, previo riconoscimento dei crediti formativi acquisiti, e purche' in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado, ai corsi di diploma accademico di secondo livello di cui all'articolo 2, comma 5, nonche' ai corsi di laurea specialistica ((e ai master di primo livello)) presso le Universita'. I crediti acquisiti ai fini del conseguimento dei diplomi di cui al comma 1 sono altresi' valutati nell'ambito dei corsi di laurea presso le Universita'."; c) dopo il comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti:
"3-bis. Ai fini dell'accesso ai pubblici concorsi, sono equiparati alle lauree previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 , i diplomi di cui al comma 1, ivi compresi gli attestati rilasciati al termine dei corsi di avviamento coreutico, 99 conseguiti da coloro che siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado.
3-ter. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle Accademie di belle arti legalmente riconosciute e agli Istituti musicali pareggiati, limitatamente ai titoli rilasciati al termine di corsi autorizzati in sede di pareggiamento o di legale riconoscimento"
dalle Accademie e dai Conservatori 1. Allo scopo di determinare il valore e consentire l'immediato impiego dei titoli rilasciati dalle Accademie di belle arti, dall'Accademia nazionale di danza, dall'Accademia nazionale di arte drammatica, dagliIstituti superiori per le industrie artistiche, dai Conservatori di musica e dagli Istituti musicali pareggiati secondo l'ordinamento previgente alla data di entrata in vigore della legge 21 dicembre 1999, n. 508, all'articolo 4 della legge medesima sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma l e' sostituito dal seguente:
"1. I diplomi rilasciati dalle istituzioni di cui all'articolo 1, in base all'ordinamento previgente al momento dell'entrata in vigore della presente legge, ((ivi compresi gli attestati rilasciati al termine dei corsi di avviamento coreutico,)) mantengono la loro validita' ai fini dell'accesso all'insegnamento, ai corsi di specializzazione e alle scuole di specializzazione.";
((a-bis) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Fino all'entrata in vigore di specifiche norme di riordino del settore, i diplomi conseguiti al termine dei corsi di didattica della musica, compresi quelli rilasciati prima della data di entrata in vigore della presente legge, hanno valore abilitante per l'insegnamento dell'educazione musicale nella scuola e costituiscono titolo di ammissione ai corrispondenti concorsi a posti di insegnamento nelle scuole secondarie, purche' il titolare sia in possesso del diploma di scuola secondaria superiore e del diploma di conservatorio")) ; b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. I possessori dei diplomi di cui al comma 1, ((ivi compresi gli attestati rilasciati al termine dei corsi di avviamento coreutico,)) sono ammessi, previo riconoscimento dei crediti formativi acquisiti, e purche' in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado, ai corsi di diploma accademico di secondo livello di cui all'articolo 2, comma 5, nonche' ai corsi di laurea specialistica ((e ai master di primo livello)) presso le Universita'. I crediti acquisiti ai fini del conseguimento dei diplomi di cui al comma 1 sono altresi' valutati nell'ambito dei corsi di laurea presso le Universita'."; c) dopo il comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti:
"3-bis. Ai fini dell'accesso ai pubblici concorsi, sono equiparati alle lauree previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 , i diplomi di cui al comma 1, ivi compresi gli attestati rilasciati al termine dei corsi di avviamento coreutico, 99 conseguiti da coloro che siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado.
3-ter. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle Accademie di belle arti legalmente riconosciute e agli Istituti musicali pareggiati, limitatamente ai titoli rilasciati al termine di corsi autorizzati in sede di pareggiamento o di legale riconoscimento"