Articolo 4 del Decreto-legge 25 febbraio 1987, n. 48
Articolo 3Articolo 5
Versione
28 aprile 1987
Art. 4. DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA
L. 29 FEBBRAIO 1988, N. 48
Entrata in vigore il 28 aprile 1987
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente