Articolo 5 del Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26
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29 marzo 2014
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31 dicembre 2025
Art. 5.


Finalita' delle procedure

1. Le procedure possono essere eseguite unicamente per i seguenti fini:
a) la ricerca di base;
b) la ricerca applicata o traslazionale che persegue uno dei seguenti scopi:
1) la profilassi, la prevenzione, la diagnosi o la cura delle malattie, del cattivo stato di salute o di altre anomalie o dei loro effetti sugli esseri umani, sugli animali o sulle piante;
2) la valutazione, la rilevazione, il controllo o le modificazioni delle condizioni fisiologiche negli esseri umani, negli animali o nelle piante;
3) il benessere degli animali ed il miglioramento delle condizioni di produzione per gli animali allevati a fini zootecnici;
c) per realizzare uno degli scopi di cui alla lettera b) nell'ambito dello sviluppo, della produzione o delle prove di qualita', di efficacia e di innocuita' dei farmaci, dei prodotti alimentari, dei mangimi e di altre sostanze o prodotti;
d) la protezione dell'ambiente naturale, nell'interesse della salute o del benessere degli esseri umani o degli animali;
e) la ricerca finalizzata alla conservazione delle specie;
f) l'insegnamento superiore o la formazione ai fini dell'acquisizione, del mantenimento o del miglioramento di competenze professionali;
g) le indagini medico-legali.
2. Non possono essere autorizzate le procedure:
a) per la produzione e il controllo di materiale bellico;
b) per i test tossicologici con i protocolli della Lethal Dose - LD50 e della LethalConcentration - LC50, tranne i casi in cui risulti obbligatorio da legislazioni o farmacopee nazionali o internazionali;
c) per la produzione di anticorpi monoclonali tramite l'induzione dell'ascite, qualora esistano corrispondenti altri metodi di produzione e non risulti obbligatorio da legislazioni o farmacopee nazionali o internazionali;
d) ((LETTERA ABROGATA DAL D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200)) ;
e) ((LETTERA ABROGATA DAL D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200)) ;
f) nel corso delle esercitazioni didattiche svolte nelle scuole primarie, secondarie e nei corsi universitari, ad eccezione della formazione universitaria in medicina veterinaria nonche' dell'alta formazione universitaria dei medici e dei medici veterinari.
Entrata in vigore il 31 dicembre 2025
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