Articolo 13 del Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26
Articolo 12Articolo 14
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29 marzo 2014
Art. 13. Scelta dei metodi 1. Non sono autorizzabili le procedure che prevedono l'impiego di animali vivi per le quali esistono altri metodi o strategie di sperimentazione, riconosciute dalla legislazione dell'Unione europea, ovvero prevedono metodi vietati dalla normativa vigente nazionale.
2. Qualora il ricorso all'impiego di animali e' inevitabile sono seguite, a parita' di risultati, le procedure che:
a) richiedono il minor numero di animali;
b) utilizzano animali con la minore capacita' di provare dolore, sofferenza, distress o danno prolungato;
c) sono in grado di minimizzare dolore, sofferenza, distress o danno prolungato;
d) offrono le maggiori probabilita' di risultati soddisfacenti;
e) hanno il piu' favorevole rapporto tra danno e beneficio.
3. Nelle procedure di cui al comma 2, va evitata la morte come punto finale, preferendo punti finali piu' precoci e umanitari.
Qualora la morte come punto finale e' inevitabile, la procedura soddisfa le seguenti condizioni:
a) comportare la morte del minor numero possibile di animali;
b) ridurre al minimo la durata e l'intensita' della sofferenza dell'animale, garantendo per quanto possibile una morte senza dolore.
Entrata in vigore il 29 marzo 2014
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