Articolo 33 - Schema della nuova tariffa professionale dei dottori commercialisti
Articolo 32Articolo 34
Versione
5 febbraio 1974
>
Versione
30 aprile 1981
Art. 33.
Perizie e consulenze tecniche di parte


Gli onorari per le perizie e consulenze tecniche di parte, per le memorie di parte, avanti autorita' giudiziarie, amministrative, finanziarie, enti pubblici e privati, arbitri e periti, nelle materie oggetto della professione del dottore commercialista, sono commisurati nel modo seguente, al valore accertato della pratica:


per valori fino a...................... L. 5.000.000 il 7%
per il di piu' fino a................... " 10.000.000 il 6%
per il di piu' fino a................... " 25.000.000 il 5%
per il di piu' fino a................... " 50.000.000 il 4%
per il di piu' fino a................... " 100.000.000 il 3%
per il di piu' fino a................... " 250.000.000 il 2%
per il di piu' fino a................... " 500.000.000 l'1%
per il di piu' oltre a.................. " 500.000.000 lo 0,50%



Nel caso in cui il valore della pratica non possa essere accertato, gli onorari saranno determinati in base al tempo impiegato applicando il massimo previsto all'art. 18 della presente tariffa, salvo sempre, ove le circostanze la giustifichino, l'applicazione dei criteri di valutazione delle prestazioni e di eventuale maggiorazione degli onorari, come previsto dalle disposizioni contenute nell'art. 2 della presente tariffa.
Gli onorari come sopra determinati sono cumulabili con gli onorari graduali di cui all'art. 19 della presente tariffa.
((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.R. 16 gennaio 1981, n. 129 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che gli scaglioni di cui all'articolo 33 della presente tariffa sono raddoppiati.
Entrata in vigore il 30 aprile 1981
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente