Articolo 29 - Schema della nuova tariffa professionale dei dottori commercialisti
Articolo 28Articolo 30
Versione
5 febbraio 1974
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Versione
30 aprile 1981
Art. 29.
Liquidazione di aziende individuali e collettive


Per la liquidazione di aziende individuali e collettive, compresi in essa la valutazione della azienda ed il progetto di impostazione ai fini della liquidazione, la redazione di inventari e di bilanci, la esecuzione delle pratiche necessarie al compimento dell'incarico, il realizzo delle attivita', la estinzione delle passivita' ed il conseguente riparto agli aventi diritto, al dottore commercialista sono dovuti i seguenti onorari:


a) sul realizzo delle attivita' le seguenti percentuali:
sulle prime............................ L. 10.000.000 il 5%
per il di piu' fino a................... " 20.000.000 il 4%
per il di piu' fino a................... " 50.000.000 il 3%
per il di piu' fino a................... " 100.000.000 il 2%
per il di piu' oltre a.................. " 100.000.000 l'1%



Nel caso di crediti contestati o litigiosi gli onorari relativi al loro realizzo possono essere aumentati sino al 10%: al fine di determinare tale maggiorazione, l'ammontare di tale realizzo deve essere considerato nei primi scaglioni con precedenza sul realizzo di ogni altra attivita';
b) sul totale dei passi o definitivamente accertato, liquidato ed estinto con pagamento ai creditori, la percentuale, da applicarsi in misura regressiva, dall'1,50% allo 0,50%, potra' essere aumentata sino ad un massimo del 25% nel caso di debiti contestati o litigiosi.
Nel caso di assegnazione in natura ai soci o di apporto in altre societa' od aziende, gli onorari di cui sopra dovranno essere ridotti fino ad un massimo del 20 per cento.
Gli onorari di cui sopra non sono comprensivi degli onorari relativi ad eventuali prestazioni specificatamente contemplate in altri articoli della presente tariffa: in particolare, nel caso di gestione temporanea, i suddetti onorari saranno cumulabili con quelli di cui agli articoli precedenti del presente capo, ridotti del 20 per cento.
Sono inoltre cumulativi gli onorari di cui all'art. 19 e si applicano, ove ne ricorrano gli estremi, le disposizioni dell'articolo 10 della presente tariffa.
((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.R. 16 gennaio 1981, n. 129 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che gli scaglioni di cui all'articolo 29 della presente tariffa sono raddoppiati.
Entrata in vigore il 30 aprile 1981
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