Articolo 6 - Schema della nuova tariffa professionale dei dottori commercialisti
Articolo 5Articolo 7
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5 febbraio 1974
Art. 6.
Pluralita' di professionisti - Collegio di dottori commercialisti

Quando un incarico e' affidato a piu' professionisti, ciascuno di essi ha diritto, nei confronti del cliente, alle competenze per l'opera prestata secondo la tariffa della rispettiva categoria professionale.
Quando l'incarico e' affidato a piu' dottori commercialisti riuniti in collegio, l'onorario globale dovuto al collegio, ferme restando le spese e le indennita' spettanti a ciascun membro, e' quello dovuto ad un dottore commercialista con l'aumento del 40% per ciascun membro del collegio, salvo i casi espressamente regolati in modo diverso dalla presente tariffa.
Entrata in vigore il 5 febbraio 1974
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