Apporti, finanziamenti e contributi
Per l'apporto di capitali e di beni di qualsiasi natura e per i finanziamenti ottenuti merce' l'opera del dottore commercialista, questi ha diritto ad un onorario determinato con riguardo alla importanza, alla complessita' e difficolta' della pratica, alla durata ed alle altre condizioni del finanziamento, nonche' alla utilita' derivata al cliente, tale onorario non sara' superiore in ogni caso alla percentuale massima del 2% sull'ammontare dell'apporto o del finanziamento e dovra' essere adeguatamente ridotto qualora il finanziamento abbia durata inferiore ad un anno.
Per i finanziamenti industriali a lungo termine detta percentuale potra' essere aumentata fino al 3 per cento.
Gli stessi criteri per la determinazione dell'onorario spettante al dottore commercialista saranno applicati nel caso di contributi agevolativi a fondo perduto ottenuti con le prestazioni da lui svolte.
I suddetti onorari sono cumulabili con gli onorari previsti al precedente art. 60 per le prestazioni in esso contemplate.
Gli onorari potranno essere anche preconcordati.
Qualora la pratica non abbia avuto esito favorevole gli onorari spettanti al dottore commercialista per le prestazioni da lui svolte saranno quelli previsti al precedente art. 60.