Art. 4. Produzione artistica, ricerca e formazione finalizzata 1. Le istituzioni svolgono attivita' di produzione e di ricerca in campo artistico, in particolare delle belle arti, musicale, coreutico, drammatico e del design, al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi formativi e di perseguire livelli artistici e professionali elevati.
A tale fine, le istituzioni possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati.
2. Le istituzioni possono attivare nei limiti delle risorse finanziarie comunque acquisite nei propri bilanci ((e senza pregiudizio dei corsi di cui al comma 1 dell'articolo 3)) , attivita' formative finalizzate alla formazione permanente e ricorrente, alla educazione degli adulti, ((all'aggiornamento e alla riqualificazione professionale,)) nonche' attivita' formative esterne attraverso contratti e convenzioni.
3. I criteri e le modalita' di svolgimento delle attivita' formative sono disciplinate nel regolamento didattico ((generale)) .
4. Le istituzioni che abbiano gia' attivato al loro interno scuole con peculiari finalita' connesse ad obiettivi formativi di livello non superiore li mantengono attivi secondo criteri e modalita' definite con il regolamento didattico ((generale)) . Al termine dei corsi viene rilasciato un attestato. Alla attribuzione dei compiti didattici le istituzioni provvedono nell'ambito della programmazione annuale.
A tale fine, le istituzioni possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati.
2. Le istituzioni possono attivare nei limiti delle risorse finanziarie comunque acquisite nei propri bilanci ((e senza pregiudizio dei corsi di cui al comma 1 dell'articolo 3)) , attivita' formative finalizzate alla formazione permanente e ricorrente, alla educazione degli adulti, ((all'aggiornamento e alla riqualificazione professionale,)) nonche' attivita' formative esterne attraverso contratti e convenzioni.
3. I criteri e le modalita' di svolgimento delle attivita' formative sono disciplinate nel regolamento didattico ((generale)) .
4. Le istituzioni che abbiano gia' attivato al loro interno scuole con peculiari finalita' connesse ad obiettivi formativi di livello non superiore li mantengono attivi secondo criteri e modalita' definite con il regolamento didattico ((generale)) . Al termine dei corsi viene rilasciato un attestato. Alla attribuzione dei compiti didattici le istituzioni provvedono nell'ambito della programmazione annuale.