Articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212
Articolo 1Articolo 3
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2 novembre 2005
Art. 2. Finalita' 1. Le disposizioni del presente capo determinano i criteri generali per 1'ordinamento degli studi e la tipologia dei titoli di studio rilasciati dalle istituzioni.
2. Ai fini della realizzazione dell'autonomia didattica, le istituzioni disciplinano con i regolamenti di cui all'articolo 10, gli ordinamenti dei corsi di studio in conformita' alle disposizioni della legge, del presente regolamento, dei conseguenti decreti ministeriali e degli statuti.
Entrata in vigore il 2 novembre 2005
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