Art. 5. (( (Ordinamento didattico generale, dipartimenti, corsi e scuole). )) (( 1. L'offerta formativa delle istituzioni e' articolata in corsi di diverso livello. Le istituzioni, con delibera del consiglio accademico, possono raggruppare corsi di materie omogenee in scuole.
I corsi e le scuole afferiscono ai dipartimenti.
2. I dipartimenti coordinano l'attivita' didattica e di ricerca e sono responsabili dell'offerta formativa dei corsi e delle scuole ad essi afferenti. I dipartimenti formulano proposte al consiglio accademico sulle attivita' di produzione artistica. Le scuole hanno la responsabilita' didattica dei corsi dei diversi livelli ad esse afferenti. I corsi possono essere articolati anche in piu' indirizzi in relazione a specifici contenuti. Ogni dipartimento e ogni scuola si dotano di un organo collegiale di coordinamento.
3. Le istituzioni, con delibera del consiglio accademico, definiscono il numero e la denominazione dei dipartimenti, dei corsi e, ove costituite, delle scuole che vi afferiscono, e ne disciplinano il funzionamento e la figura del coordinatore di dipartimento e di scuola, eletti dai docenti afferenti rispettivamente al dipartimento o alla scuola.
4. Nell'organo collegiale di coordinamento di ciascun dipartimento e, laddove costituita, di ciascuna scuola, e' nominato almeno un rappresentante degli studenti con diritto di voto. In mancanza del rappresentante degli studenti la funzione di rappresentanza, nell'organo collegiale di coordinamento di ciascun dipartimento e, laddove costituita, di ciascuna scuola e' svolta da uno studente individuato dalla consulta degli studenti dell'istituzione.
5. Fino all'adozione da parte del consiglio accademico della delibera di cui al comma 3, l'offerta formativa dell'istituzione rimane articolata nei corsi, scuole e dipartimenti esistenti.
6. Ai componenti dell'organo collegiale di coordinamento non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o emolumenti comunque denominati))
I corsi e le scuole afferiscono ai dipartimenti.
2. I dipartimenti coordinano l'attivita' didattica e di ricerca e sono responsabili dell'offerta formativa dei corsi e delle scuole ad essi afferenti. I dipartimenti formulano proposte al consiglio accademico sulle attivita' di produzione artistica. Le scuole hanno la responsabilita' didattica dei corsi dei diversi livelli ad esse afferenti. I corsi possono essere articolati anche in piu' indirizzi in relazione a specifici contenuti. Ogni dipartimento e ogni scuola si dotano di un organo collegiale di coordinamento.
3. Le istituzioni, con delibera del consiglio accademico, definiscono il numero e la denominazione dei dipartimenti, dei corsi e, ove costituite, delle scuole che vi afferiscono, e ne disciplinano il funzionamento e la figura del coordinatore di dipartimento e di scuola, eletti dai docenti afferenti rispettivamente al dipartimento o alla scuola.
4. Nell'organo collegiale di coordinamento di ciascun dipartimento e, laddove costituita, di ciascuna scuola, e' nominato almeno un rappresentante degli studenti con diritto di voto. In mancanza del rappresentante degli studenti la funzione di rappresentanza, nell'organo collegiale di coordinamento di ciascun dipartimento e, laddove costituita, di ciascuna scuola e' svolta da uno studente individuato dalla consulta degli studenti dell'istituzione.
5. Fino all'adozione da parte del consiglio accademico della delibera di cui al comma 3, l'offerta formativa dell'istituzione rimane articolata nei corsi, scuole e dipartimenti esistenti.
6. Ai componenti dell'organo collegiale di coordinamento non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o emolumenti comunque denominati))