Articolo 14 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212
Articolo 12
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2 novembre 2005
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5 luglio 2024
Art. 14. Abrogazione di norme 1. Per ciascuna istituzione, con l'emanazione del relativo regolamento didattico ((generale)) di cui all'articolo 10, cessano di avere efficacia le disposizioni legislative e regolamentari incompatibili con il presente regolamento e segnatamente le seguenti norme: articoli 75, 206 comma 1, lettera c), 207, 208, 209 limitatamente alle Accademie, 210, 211, 217, 218, 219, 239, commi 1 e 5, 250, 252, 372, 374, 376 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 .
Entrata in vigore il 5 luglio 2024
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